(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 135 del 31 dicembre 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: (Omissis) IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z) e l'art. 69 dello Statuto; Vista la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 (Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (Misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19); Considerato quanto segue: 1. La delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino alla data del 31 gennaio 2021; 2. La situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, ha reso difficoltoso alle amministrazioni comunali il rispetto della tempistica per la conclusione dei procedimenti diretti al rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica; 3. La legge regionale n. 65/2014, al fine di assicurare la celere conclusione dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ha previsto una serie di termini per la conclusione degli stessi, ponendo a carico dei comuni o delle unioni dei comuni che non rispettano tali termini delle conseguenze di natura sanzionatoria; 4. Si ritiene a tal fine opportuno prorogare di ulteriori dodici mesi, oltre a quelli gia' previsti dalla legge regionale n. 31/2020 al momento della sua entrata in vigore, il termine per la conclusione dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, limitatamente ai casi dei procedimenti gia' avviati alla medesima data di entrata in vigore della sopracitata legge o avviati entro il 31 dicembre 2020; 5. E' necessario correggere alcuni errori materiali presenti nell'art. 1-bis della legge regionale n. 31/2020; 6. E' opportuno differire il termine del 30 giugno 2020 per l'approvazione delle varianti di cui all'art. 222, comma 2-bis, della legge regionale n. 65/2014, alla data del 30 giugno 2021, in ragione dell'emergenza sanitaria in corso determinata dal COVID-19; 7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche al preambolo della legge regionale n. 31/2020 1. Al punto 12 del preambolo della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19), la parola: «sei» e' soppressa.