(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 135 del
                          31 dicembre 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z) e l'art. 69
dello Statuto; 
  Vista la  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  7  ottobre  2020
(Proroga  dello  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del   rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili); 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
novembre 2020 (Misure  di  contrasto  e  contenimento  dell'emergenza
Covid-19); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini
con riferimento  agli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  e
urbanistica  per  il  contenimento  degli  effetti  negativi   dovuti
all'emergenza sanitaria COVID-19); 
  Considerato quanto segue: 
    1. La delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  ha
prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili fino alla data del 31 gennaio 2021; 
    2. La situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19,
ha reso difficoltoso alle amministrazioni comunali il rispetto  della
tempistica per la conclusione dei  procedimenti  diretti  al  rinnovo
degli strumenti di pianificazione urbanistica; 
    3. La legge regionale n. 65/2014, al fine di assicurare la celere
conclusione  dei  procedimenti  di  formazione  degli  strumenti   di
pianificazione territoriale e urbanistica, ha previsto una  serie  di
termini per la conclusione degli stessi, ponendo a carico dei  comuni
o delle unioni dei comuni  che  non  rispettano  tali  termini  delle
conseguenze di natura sanzionatoria; 
    4. Si ritiene a tal fine opportuno prorogare di ulteriori  dodici
mesi, oltre a quelli gia' previsti dalla legge regionale  n.  31/2020
al momento della sua entrata in vigore, il termine per la conclusione
dei procedimenti di  formazione  degli  strumenti  di  pianificazione
territoriale e urbanistica, limitatamente ai  casi  dei  procedimenti
gia'  avviati  alla  medesima  data  di  entrata  in   vigore   della
sopracitata legge o avviati entro il 31 dicembre 2020; 
    5. E' necessario  correggere  alcuni  errori  materiali  presenti
nell'art. 1-bis della legge regionale n. 31/2020; 
    6. E' opportuno differire il  termine  del  30  giugno  2020  per
l'approvazione delle varianti di cui all'art. 222, comma 2-bis, della
legge regionale n. 65/2014, alla data del 30 giugno 2021, in  ragione
dell'emergenza sanitaria in corso determinata dal COVID-19; 
    7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario  disporne  l'entrata  in
vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana; 
  Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli  strumenti
  di  pianificazione  territoriale  e   urbanistica.   Modifiche   al
  preambolo della legge regionale n. 31/2020 
 
  1. Al punto 12 del preambolo della legge regionale 29 maggio  2020,
n.  31  (Proroga  dei  termini  con  riferimento  agli  strumenti  di
pianificazione territoriale e urbanistica per il  contenimento  degli
effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19), la parola:
«sei» e' soppressa.